Capo II
Art. 20
20 / 30Disposizioni di carattere generale
In vigore dal 18 feb 1979
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli , comma secondo, e 28 del presente decreto, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-20