Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 9
In vigore dal 17 mar 1978
Nella concessione dei prestiti o dei mutui gli istituti dovranno attenersi oltre che alle norme legislative e regolamentari che regolano il funzionamento del "Fondo" anche alle prescrizioni contenute nelle apposite convenzioni.
Dal canto loro le ditte prestatarie o mutuatarie dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine e le attrezzature acquistate ed a non modificare la destinazione delle opere e degli impianti eseguiti per tutta la durata del finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio del termine.
In caso di decadenza ai sensi del precedente comma, i versamenti al "Fondo" da parte degli istituiti saranno effettuati alla scadenza della rata di ammortamento successiva all'avvenuto recupero delle somme da restituire.
Su dette somme sono dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto, e con le modalità di cui al successivo , dalla data di incasso a quella di versamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-9