Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 14
In vigore dal 17 mar 1978
Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, distintamente per le due categorie di intervento, i rendiconti delle somme prelevate e di quelle erogate. Sugli importi prelevati, con valuta dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro e fino alla data di erogazione, gli istituti sono tenuti al pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-14