Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 14

In vigore dal 17 mar 1978
Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, distintamente per le due categorie di intervento, i rendiconti delle somme prelevate e di quelle erogate. Sugli importi prelevati, con valuta dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro e fino alla data di erogazione, gli istituti sono tenuti al pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-14

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Art. 14 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo