Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 19

In vigore dal 17 mar 1978
Nel caso che il "prestatario" intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo pari all'ammontare del prestito (maggiorato dei relativi interessi semplici) al tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali, nonché l'importo dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione. Parimenti il mutuatario, nel caso intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo pari alla somministrazione ricevuta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della estinzione e dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione. Qualora il prestatario o mutuatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale alla data del riscatto e cioè il valore attuale, allo stesso tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali o stipula del contratto, delle residue annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere nonché l'importo dei compensi di cui ai precedenti commi. Gli istituti verseranno alle previste scadenze del 1 luglio e del 1 gennaio di ciascun anno al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ai compensi spettanti a norma di convenzione. Dalla data di estinzione a quella di versamento sono dovuti interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto. Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo