Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 18

In vigore dal 17 mar 1978
Le annualità o semestralità di ammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, dovranno essere versate a cura degli istituti stessi al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti. Parimenti alle scadenze stabilite dovranno venir versate al predetto conto corrente, tramite la tesoreria centrale, le somme dovute dai beneficiari a titolo di interessi per il periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti all'istituto. Sulle somme versate dodici giorni dopo le scadenze di cui ai precedenti commi, gli istituti corrisponderanno gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza delle rate. Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-18

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Art. 18 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo