Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 13

In vigore dal 17 mar 1978
L'erogazione dei prestiti e mutui sarà effettuata come segue: a) per i prestiti con durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine agricole in unica soluzione e successivamente all'accertamento di avvenuto acquisto da eseguirsi a cura dell'istituto finanziatore; b) per i mutui con durata fino a dieci anni: nella misura del 50% massimo dell'importo del mutuo, non appena reso esecutivo il contratto condizionato; il restante 50% ad accertamento, da parte dell'organo regionale competente, di avvenuto acquisto delle attrezzature e di avvenuta esecuzione dei lavori ed opere. Nel caso in cui, in sede di accertamento, la complessiva spesa sostenuta risultasse inferiore alla somma erogata a titolo di prima somministrazione, il finanziamento verrà ridotto e ragguagliato all'ammontare della spesa accertata. La somma non utilizzata dovrà essere restituita dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento vigente per le operazioni assistite da concorso negli interessi. Gli istituti contemporaneamente alla regolarizzazione del rapporto con il beneficiario tratterranno l'eventuale eccedenza della somma somministrata rispetto all'ammontare definitivo del finanziamento per i successivi utilizzi nel medesimo settore d'intervento, beninteso con l'onere del pagamento degli interessi pari al tasso ufficiale dello sconto, per i giorni di giacenza in analogia a quanto disposto al precedente , ultimo comma. I prestiti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole saranno di norma somministrati dagli istituti per conto del beneficiario alla ditta fornitrice delle macchine. I mutui di cui all' del citato decreto-legge n. 377, comportanti soltanto spese per acquisti di attrezzature saranno somministrati alla ditta mutuataria, per la quota a saldo, ad accertamento di avvenuto acquisto delle attrezzature medesime da parte del competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, previa ricezione da parte dell'istituto del relativo verbale di accertamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-13

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Art. 13 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo