Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 8

In vigore dal 17 mar 1978
Nell'esprimere il nulla osta sulle domande di mutuo nelle quali sia prevista l'esecuzione di opere murarie, il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano dovrà pronunciarsi circa l'attendibilità e congruità dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo nonché il periodo entro il quale debbano essere eseguite le opere. Tale periodo non potrà eccedere di regola i sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-8

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Art. 8 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo