Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 3

In vigore dal 17 mar 1978
Gli agricoltori che intendano fruire delle agevolazioni creditizie del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" devono avanzare domanda, di prestito o di mutuo, al competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto tra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni del "Fondo" medesimo. Detto organo, esperita l'istruttoria tecnica, trasmetterà all'istituto di credito designato dall'interessato la domanda ed il relativo nulla osta alla concessione del finanziamento o, in caso di rigetto, la comunicazione della determinazione adottata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-3

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Art. 3 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo