Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 2

In vigore dal 17 mar 1978
L'assegnazione delle quote di anticipazione a valere sulla disponibilità del "Fondo" viene effettuata nei confronti degli istituti ed enti predetti con le modalità previste dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, , convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-2

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