Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 2
2 / 21In vigore dal 17 mar 1978
L'assegnazione delle quote di anticipazione a valere sulla disponibilità del "Fondo" viene effettuata nei confronti degli istituti ed enti predetti con le modalità previste dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, , convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-2