Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 6
In vigore dal 17 mar 1978
I consigli di amministrazione, i comitati centrali di credito e gli altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, quando non ritengano di poter senz'altro decidere sulle richieste di concessioni di prestiti o mutui in conformità dei nulla osta regionali, invitano l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano interessata a fare intervenire all'adunanza, per la trattazione dell'affare, un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-6