Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 6

In vigore dal 17 mar 1978
I consigli di amministrazione, i comitati centrali di credito e gli altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, quando non ritengano di poter senz'altro decidere sulle richieste di concessioni di prestiti o mutui in conformità dei nulla osta regionali, invitano l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano interessata a fare intervenire all'adunanza, per la trattazione dell'affare, un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;1106#art-nnp-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. | Portale Normativo