Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 32

Norme transitorie

In vigore dal 27 nov 1977
1. - La società, per l'espletamento dei servizi affidatigli, usufruisce, nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la data di entrata in servizio degli impianti realizzati in conformità di quanto previsto ai commi primo e secondo del precedente , della rete e dei mezzi di cui dispone limitandosi ad adeguarne la potenzialità all'estensione ed al naturale sviluppo dei servizi secondo un piano di massima contenente i dati sulla rete attuale e sugli sviluppi prevedibili per l'immediato futuro che deve essere sottoposto all'amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione. 2. - Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la società deve ottemperare alle prescrizioni di cui ai precedenti per quanto concerne ubicazione degli impianti radio attualmente esistenti. 3. - Tutti gli utenti che alla data di entrata in vigore della presente convenzione utilizzano circuiti urbani ed interurbani ad uso esclusivo per traffico stampa sono esonerati dal pagamento del contributo di allacciamento qualora aderiscano ai servizi offerti dalla società nell'ambito della presente convenzione. I circuiti urbani, quelli interurbani e relativi raccordi urbani degli utenti di cui sopra possono passare in gestione diretta della società con procedura da stabilirsi dall'amministrazione sentita la società stessa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. 4. - I collegamenti diretti tra agenzie di stampa e privati utenti per la trasmissione a questi ultimi di bollettini e notiziari di stampa e di informazione sono trasferiti, d'intesa con le agenzie interessate e senza soluzione di continuità, alla società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, via via che la rete della società stessa è in grado di assorbire le nuove utenze. 5. - Restano validi, sino alla loro scadenza, gli accordi, vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione, stipulati dagli organi delle amministrazioni dello Stato, non dotate di proprie reti di telecomunicazioni, nonché dalle regioni e dagli enti locali con le agenzie di stampa per la diffusione di bollettini e notiziari di stampa ed informazione, il cui servizio, per effetto del precedente , viene concesso in esclusiva alla società. 6. - L'aliquota del 65% prevista dall' per la ripartizione della tassa terminale italiana per il servizio dei telegrammi stampa internazionali è ridotta al 55% fino al 31 dicembre 1979.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-32

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Art. 32 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Norme transitorie | Portale Normativo