Art. 1
In vigore dal 27 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata l'11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa - Società per azioni per l'esercizio dei servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1.957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 23 settembre 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964;
Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, integrata dalla convenzione del 27 febbraio 1968 approvata con decreto del Presidente, della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e dalla convenzione del 12 agosto 1972 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;
Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;
Considerata l'opportunità di potenziare e migliorare i servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, tenendo conto della sempre maggiore importanza assunta da quest'ultima ai fini dello sviluppo sociale del Paese;
Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.;
Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la società SIP ha manifestato la propria adesione alla predetta convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa;
Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la società Italcable ha manifestato la propria adesione alla menzionata convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Radiostampa;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È concesso alla Radiostampa S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, stipulata il 13 settembre 1977, l'esercizio ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-rd-1