Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 31

Collegio arbitrale

In vigore dal 27 nov 1977
Tutte le controversie che sorgano durante il corso della presente concessione sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dalla amministrazione, due dalla società ed uno, in qualità di presidente, nominato d'intesa fra le parti, oppure in caso di disaccordo dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-31

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Art. 31 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Collegio arbitrale | Portale Normativo