Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa
Art. 28
Riscatto degli impianti
In vigore dal 27 nov 1977
L'amministrazione si riserva il diritto di riscatto a partire dall'inizio del triennio precedente la scadenza della presente convenzione, con le modalità e le condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-28