Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa

Art. 29

Deposito cauzionale

In vigore dal 27 nov 1977
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire 10.000.000 (diecimilioni) in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito deve essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la società deve reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società. L'amministrazione ha fa facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-03;818#art-cpc-29

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Art. 29 Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa. — Deposito cauzionale | Portale Normativo