Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 9

Esclusione dal concorso

In vigore dal 16 ott 1977
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-9

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Art. 9 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Esclusione dal concorso | Portale Normativo