Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 12
Titoli valutabili
In vigore dal 16 ott 1977
Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria d'ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonché gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.
Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.
Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-12