Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 14

Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo

In vigore dal 16 ott 1977
Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 90 punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli. L'esame colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti. Il giudizio complessivo risulta dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio. Per ciascun candidato la commissione redige un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-14

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Art. 14 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo | Portale Normativo