Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 19
Prove esame finale - Commissione giudicatrice
In vigore dal 16 ott 1977
Al termine del corso gli allievi debbono sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consistono in due prove scritte e una prova orale.
Le materie delle prove scritte sono scelte dal comitato direttivo fra quelle di cui al precedente ; le prove scritte hanno carattere prevalentemente pratico e tendono ad accertare la capacità dell'allievo a risolvere problemi concreti.
Sono ammessi alla prova orale gli allievi che abbiano riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.
La prova orale verte sulle materie oggetto di insegnamento, nonché sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intende superata dagli allievi che abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.
Nella valutazione complessiva la commissione deve tenere conto, oltre che del risultato delle prove scritte e della prova orale, anche dell'attività e della capacità poste in evidenza dall'allievo durante la frequenza del corso.
Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e da un coefficiente numerico, non superiore a dieci, da attribuire in base alla valutazione dell'attività, della capacità e della maturità di pensiero, poste in evidenza dall'allievo durante il corso.
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o da un vice avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.
Della commissione fanno parte quattro membri, docenti della Scuola designati dal comitato direttivo, di cui almeno uno stabile, un professore universitario ordinario di materie giuridiche ed economiche ed un professore aggregato di lingue estere. Possono essere nominati anche membri aggregati per particolari discipline.
Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo della Scuola o altro impiegato di carriera direttiva in servizio presso la Scuola stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-19