Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 17
Materie di insegnamento
In vigore dal 16 ott 1977
Gli insegnamenti vengono impartiti, individuando gli aspetti fondamentali dell'attività dell'amministrazione, con trattazione interdisciplinare riflettente gli aspetti giuridici, storici, sociologici, economici ed aziendalistici di ogni oggetto, e ricorrendo, ove necessario, a più di un docente per ogni insegnamento.
Gli insegnamenti di base hanno per oggetto:
1) bilancio e spesa pubblica:
a) macroeconomia;
b) programmazione;
c) bilancio;
2) organizzazione di pubblici poteri;
3) ordinamenti comunitari ed internazionali;
4) ordinamento del personale dello Stato e degli altri enti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità civile, amministrativa e penale;
5) procedimenti amministrativi e contenziosi (compresi i procedimenti relativi ai contratti);
6) organizzazione del lavoro amministrativo, analisi dei sistemi, teorie delle decisioni e ricerca operativa;
7) sociologia dell'organizzazione;
8) una lingua straniera.
Il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, e tenendo conto di eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate ovvero dal consiglio degli allievi di cui al successivo , può introdurre modifiche nelle suindicate materie di base.
Il comitato direttivo, valutate le proposte del comitato didattico, determina i piani di studio, i programmi ed i tempi delle materie di insegnamento, nonché i tempi da riservare ad esercitazioni, seminari e conferenze.
I docenti appartenenti allo stesso dipartimento concordano l'ordine secondo il quale i rispettivi programmi debbono essere trattati.
Sempre a livello dipartimentale viene concordato l'oggetto delle esercitazioni e dei seminari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-17