Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 21
Valutazione esami allievi laureandi
In vigore dal 16 ott 1977
Ai fini della valutazione prevista dall', penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, da parte delle competenti autorità accademiche, degli esami sostenuti presso la Scuola superiore dagli allievi non ancora laureati, al termine del corso la Scuola rilascia agli interessati, ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:
a) corsi seguiti;
b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;
c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.
Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-21