Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 23
Sanzioni disciplinari
In vigore dal 16 ott 1977
Per gli allievi frequentatori dei corsi di preparazione per il reclutamento sono previste le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dalla Scuola.
Gli addebiti che, per la loro gravità, comportino una sanzione superiore al richiamo verbale, vengono contestati per iscritto dal direttore della Scuola, nelle forme previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'invito a produrre, entro il termine di 10 giorni, le relative giustificazioni scritte.
Qualora il direttore ritenga che l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo all'espulsione dalla Scuola può disporre la sospensione cautelare.
Nei confronti degli allievi sottoposti a procedimento penale il direttore della Scuola esercita i poteri previsti dall'art. 91, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
All'allievo sospeso cautelarmente è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio.
La direzione della Scuola, acquisita la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso, la sottopone all'esame del comitato direttivo, per le deliberazioni di competenza, da adottare entro trenta giorni.
L'allievo può chiedere di essere ascoltato di persona dal comitato direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-23