Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 25

Assenze

In vigore dal 16 ott 1977
L'assenza ingiustificata dell'allievo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all' del presente regolamento ovvero dell', se l'allievo è dipendente della pubblica amministrazione. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-25

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Art. 25 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Assenze | Portale Normativo