Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 30

Struttura corsi di formazione dirigenziale

In vigore dal 16 ott 1977
Il corso è articolato in tre periodi per una durata complessiva di quattordici mesi. Durante il primo periodo, della durata di non meno di cinque mesi, gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale si applicano allo studio delle discipline indicate nel regolamento di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Durante il secondo periodo, della durata di non meno di sette mesi, si applicano ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quelle di appartenenza, e sono inviati presso grandi aziende, pubbliche e private, per compiervi studi sull'organizzazione aziendale. Al termine gli allievi redigono una relazione illustrativa delle esperienze acquisite, in conformità di quanto dispone l', comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Nel terzo periodo, di durata non superiore a due mesi, gli allievi discutono in seminari le singole relazioni, sotto la direzione di tre docenti della Scuola, i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato su ciascuna delle relazioni stesse, accompagnandolo con un voto espresso in trentesimi. Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola può variare l'ordine di espletamento dei predetti tre periodi di studio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli allievi dei corsi di formazione dirigenziale appartenenti alle carriere direttive tecniche. Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione può disporre che gli allievi di cui al comma precedente compiano il primo o il terzo periodo di studio, o anche l'uno e l'altro, presso università ed istituti superiori, nonché presso scuole di perfezionamento o di specializzazione, in conformità di quanto prevede l', penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 713.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-30

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