Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 27
Borsa di studio
In vigore dal 16 ott 1977
La borsa di studio prevista dall', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, viene corrisposta agli allievi in tredici rate mensili, a cura del competente ufficio della direzione della Scuola, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.
Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.
Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-27