Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 25
25 / 53Assenze
In vigore dal 16 ott 1977
L'assenza ingiustificata dell'allievo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all' del presente regolamento ovvero dell', se l'allievo è dipendente della pubblica amministrazione.
L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-25