Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

Art. 4

Bando di concorso per l'ammissione al corso

In vigore dal 16 ott 1977
Il bando deve indicare: a) il numero dei posti, distinti per amministrazione, che saranno conferiti a conclusione del corso; b) il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso; c) per i laureati: il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al corso; d) per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedenti all'ultimo: 1) la facoltà presso la quale i predetti debbono essere iscritti; 2) le materie che debbono risultare comprese nel piano di studi approvato; 3) le materie di cui al precedente punto 2), i cui esami debbono essere stati già superati; e) le materie indicate al successivo , tra le quali il candidato ne sceglierà tre per l'esame colloquio; f) il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, per la presentazione della domanda, dei titoli e di ogni altro documento prescritto; g) la presumibile data, non posteriore, di regola, al 15 maggio, a partire dalla quale debbono avere inizio gli esami colloquio. Le materie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), sono determinate dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell', n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-4

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Art. 4 Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. — Bando di concorso per l'ammissione al corso | Portale Normativo