Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 3
Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive
In vigore dal 16 ott 1977
Determinazione dei posti da mettere a concorso
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, viene annualmente determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, che, in applicazione dell', comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di preparazione.
A favore degli allievi nati e residenti da almeno un biennio nei territori di cui all' del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, possono essere conferiti dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle condizioni economiche, assegni di studio complementari, previa deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuita dall', n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. L'ammontare degli assegni di studio non può essere superiore al 25 per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale.
Si prescinde dal requisito della residenza biennale per coloro che, già residenti nei territori di cui al secondo comma, siano emigrati per ragioni di lavoro.
Il bando di concorso per l'ammissione al corso di cui al primo comma è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-3