Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
Art. 6
Documentazione da allegare alla domanda
In vigore dal 16 ott 1977
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti.
I laureati devono, inoltre, allegare un certificato rilasciato dalla competente Università, dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.
Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risulti:
1) il corso di laurea cui sono iscritti;
2) il piano di studi, con indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;
3) gli esami superati, con la indicazione del voto riportato.
Nel predetto certificato deve essere espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal competente funzionario dell'Università ovvero dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.
Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;701#art-rde-6