Art. 5

Punteggio

In vigore dal 15 mar 1977
Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte ed almeno sessanta centesimi in ognuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo seguente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-5

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