Art. 9
Norme da applicare
In vigore dal 15 mar 1977
Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 27
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-9