Art. 6

Prove facoltative

In vigore dal 15 mar 1977
L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelta per la prova obbligatoria, ovvero in altra lingua indicata dal bando, fino ad un massimo di due lingue. Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-6

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