Art. 2
Domanda di ammissione al concorso
In vigore dal 15 mar 1977
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure vistata dal capo dell'ufficio dell'amministrazione statale presso il quale l'aspirante presta servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-2