Art. 1
Requisiti per l'ammissione al concorso
In vigore dal 15 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'accesso al ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica mediante concorso per esame;
Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 94, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per ciò che attiene al suddetto concorso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Al concorso per il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica sono ammessi, purchè non abbiano superato i 35 anni di età;
a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;
b) gli impiegati appartenenti al personale di biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;
d) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica.
I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-1