Art. 3
Commissione esaminatrice
In vigore dal 15 mar 1977
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede; di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato; di un docente universitario o di altro istituto equiparato e di un funzionario (con qualifica di dirigente superiore) degli archivi di Stato.
Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-10;998#art-3