Art. 13
In vigore dal 31 mar 1977
Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all' della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all', quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-13