Art. 17
In vigore dal 31 mar 1977
Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le relativi spese sono a carico del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-17