Art. 22

In vigore dal 8 ott 2001
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalità per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui all', primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato. L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovrà essere rimborsato all'istituto assicuratore. Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell', primo comma, della legge, svolga attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennità di cui al secondo comma dell' della legge ed è tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennità indebitamente percepita.

Note all'articolo

  • L'errata-corrige (in G.U. 08/10/2001, n. 234), modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 96, ha disposto che all'"art. 86, comma 3, lettera a), dove e' scritto: "a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.", deve leggersi: "a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026." Viene di conseguenza ripristinato il presente articolo, precedentemente abrogato.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-22

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