Art. 19
In vigore dal 31 mar 1977
La lavoratrice a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza redatto nei termini indicati al precedente , una dichiarazione del committente dalla quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma dell' della legge. L'osservanza di tali condizioni dovrà altresì risultare dal libretto di controllo di cui all' della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-19