Art. 10
In vigore dal 31 mar 1977
Fermo restando che i riposi di cui all' della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-10