Art. 9

In vigore dal 31 mar 1977
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli della legge sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-9

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