Art. 12

In vigore dal 31 mar 1977
Ai fini dell'applicazione dell' della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto. È considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione. Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-12

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