Art. 8

In vigore dal 31 mar 1977
La lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall', primo comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-8

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