Art. 7
In vigore dal 13 ott 1976
Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nelle scuole materne della provincia stessa.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-7