Art. 5
In vigore dal 13 ott 1976
Le sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento comprese quelle derivate dalla trasformazione dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali di Trento e di Rovereto e quelle della scuola materna annessa alla scuola magistrale statale di Rovereto, cessano di dipendere dallo Stato.
Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Trento a norma dell' ed ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.
Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-5