Art. 2
In vigore dal 13 ott 1976
Sono esercitate dalla provincia di Trento le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente .
In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-2