Art. 6

In vigore dal 13 ott 1976
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, indicati nell' del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività debbono essere preventivamente approvati dalla provincia. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Trento. I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma. Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo in ordine all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, si considerano sedi periferiche tutti gli uffici e le scuole dell'ente predetto esistenti nella provincia di Trento. Il personale in servizio presso tali uffici e scuole può chiedere in ogni caso di essere trasferito alla provincia. In relazione all'esigenza, da parte dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, di avvalersi eventualmente in via temporanea di unità di personale trasferito alla provincia di Trento per lo svolgimento di attività proprie dell'ente stesso nell'ambito di altre province, la provincia di Trento potrà comandare presso l'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine tali unità. L'onere per il rimborso alla provincia delle spese per gli stipendi e le altre competenze graverà sul bilancio dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine. Restano ferme le disposizioni contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, per quanto concerne le attività svolte dall'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine in materia di addestramento e formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-6

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Art. 6 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento. — Testo vigente | Portale Normativo