Art. 9

In vigore dal 13 ott 1976
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1976 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-9

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Art. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento. — Testo vigente | Portale Normativo