Art. 3

In vigore dal 13 ott 1976
A richiesta della provincia di Trento, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, presso la provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio. I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale, collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma, non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-12;667#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento. — Testo vigente | Portale Normativo